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Art. 1 Costituzione
È costituita per esclusive finalità di solidarietà
e spirito di volontariato il Circolo Legambiente denominato
"Laura Conti Seveso", che in seguito sarà
denominata Circolo. Il Circolo ha sede in Barlassina Via
Fiume, n. 6. Il Consiglio, con una sua deliberazione,
può trasferire la sede nell'ambito della stessa
città. La durata del Circolo è determinata
dalla durata dell'Associazione nazionale Legambiente Onlus.
Il Circolo agisce nei limiti della legge quadro del volontariato
266/91 e della legge regionale del volontariato 22/93. |
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Art. 2 Scopi del Circolo
Il Circolo non persegue finalità di lucro e ispira
le sue scelte e finalità ai valori e ai principi
di Legambiente che attraverso i propri ambiti territoriali,
ne promuove l'attività e ne coordina l'iniziativa.
Il Circolo costituisce una base associativa territoriale
della Legambiente con propria autonomia giuridica, amministrativa
e patrimoniale. Esso opera a favore di una società
basata su un equilibrato rapporto degli umani con la natura,
per un modello di sviluppo fondato sull'uso appropriato
delle risorse naturali e umane e per la difesa dei consumatori
e dell'ambiente, per la tutela delle specie animali e
vegetali, del patrimonio storico e culturale, del territorio
e del paesaggio.
L'azione diretta, personale e gratuita
dei propri aderenti è finalizzata: alla tutela
e valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione
dell'attività esercitata abitualmente di raccolta
e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi
di cui all'art. 7 del D.L. 05/02/97 n. 22; alla promozione
della cultura, dell'arte e alla formazione extrascolastica
delle persone.
Per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di
solidarietà sociale definite nelle finalità
istituzionali indicate al successivo art. 4.
Il Circolo promuove la riflessione e la partecipazione
di donne e di uomini alla definizione e alla difesa
della vita, favorendo una migliore convivenza sociale
e una modificazione dei comportamenti individuali e
collettivi elaborando una pratica di relazioni che migliori
il rapporto degli umani fra loro e con la natura, nel
perseguire la protezione del vivente si riconosce come
un'associazione non violenta.
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Art. 3 Finalità
Il Circolo, in considerazione del patto di costituzione
e delle finalità che si propone, intende perseguire
i seguenti obiettivi:
a) promuovere la conoscenza del lavoro
scientifico, culturale e politico realizzato da Laura
Conti, attraverso la diffusione delle sue opere e l'approfondimento
della sua esperienza di scienziata, divulgatrice ed
educatrice;
b) promuovere e organizzare ogni forma di volontariato
attivo di soci e socie e non, al fine di salvaguardare
e/o recuperare l'ambiente naturale e i beni culturali,
in proprio o in collaborazione con enti e associazioni
aventi fini istituzionali compatibili con il presente
Statuto, servizi di protezione civile nonché
di vigilanza sull'applicazione delle norme poste a tutela
dell'ambiente e della salute;
c) svolgere attività di manutenzione, pulizia
e custodia di aree verdi, beni monumentali e/o culturali,
parchi giochi, giardini pubblici con annessi impianti
sportivi e di svago di uso pubblico, spiagge, coste
e ambienti naturali;
d) organizzare corsi e incontri di educazione ambientale,
campi di lavoro per il recupero ambientale, il risanamento
di strutture urbane, zone agricole e industrializzate,
la bonifica di ambienti naturali, il rimboschimento,
il recupero di terre incolte;
e) divulgare le conoscenze e promuovere l'approfondimento
degli effetti prodotti dall'inquinamento da diossina
partendo dal nostro territorio al fine di indagare i
diversi aspetti del danno biologico. Il Circolo è
uno dei luoghi depositari della memoria storica dell'evento
diossina;
f) promuovere la conoscenza in ordine ai diritti dei
consumatori e utenti anche mediante forme di assistenza
diretta ai consumatori e utenti medesimi; promuovere
la conoscenza dei prodotti biologici e non geneticamente
modificati;
g) organizzare attività di fruizione attiva del
territorio, come, a titolo esemplificativo, viaggi,
gite-escursioni, campeggi, campi scuola, per estendere
la conoscenza di zone d'interesse ecologico e naturalistico
di preferenza nei territorio limitrofi;
h) organizzare riunioni, seminari, dibattiti e convegni;
redigere e diffondere studi tramite pubblicazioni e
ogni altro mezzo di comunicazione; promuovere rapporti
in Italia e all'estero con Enti e associazioni, cooperative
e movimenti organizzati;
i) promuovere e organizzare attività commerciali
e produttive marginali volte al perseguimento degli
scopi sociali quale ad esempio la vendita di prodotti
agricoli biologici ovvero gadget e materiale informativo,
viveri o bibite;
j) assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le
attività ivi compresa la stipulazione di accordi
di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere
ovvero la promozione e/o la partecipazione in altre
associazioni e fondazioni che siano giudicate necessarie
o utili per il conseguimento della proprie finalità;
k) organizzare, promuovere e formare gruppi di protezione
civile che operino, con particolare attenzione alla
previsione e prevenzione dei rischi ambientali.
Al fine di svolgere le proprie attività
Il Circolo si avvale in modo determinante e prevalente
delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei
propri aderenti. Il Circolo non svolgerà attività
diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle
ad esse direttamente connesse.
Per raggiungere le proprie finalità, il Circolo
si avvale delle sue risorse specifiche e della rete
di servizi e di organi della Legambiente; promuove le
opportune azioni giudiziali in sede civile, amministrativa
e penale per la tutela dell'ambiente e della salute
dei cittadini e dei consumatori; organizza corsi di
formazione.
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Art. 4 Aderenti al Circolo
Fanno parte del Circolo donne e uomini che condividono
i principi fondamentali del presente statuto e si impegnano
a mettere a disposizione la loro competenza e professionalità
e a rispettare le decisioni democratiche assunte. Le prestazioni
fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito. Gli aderenti
che prestano attività di volontariato devono essere
assicurati a norma di legge. Sono aderenti al Circolo
donne e uomini che hanno sottoscritto l'atto di costituzione
e il presente Statuto (fondatori), quelli che ne fanno
richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio
(ordinari).
Il Consiglio può accogliere anche l'adesione di
"sostenitori", che forniscono un apporto economico
alle attività dell'organizzazione, nonché
nominare "aderenti onorari" uomini e donne che
hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'organizzazione.
Il Consiglio può anche accogliere l'adesione di
persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante
designato con apposita deliberazione dell'istituzione
interessata.
Ciascun aderente maggiore d'età
ha diritto di voto, per l'approvazione e modificazione
dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi
direttivi dell'organizzazione. Sono escluse partecipazioni
temporanee alla vita dell'organizzazione. Il numero
degli aderenti è illimitato. Tutti gli aderenti
hanno parità di diritti e doveri.
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Art. 5 Criteri di ammissione
e di esclusione degli aderenti
Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara
di accettare senza riserve lo Statuto del Circolo. L'ammissione
decorre dalla data di delibera del Consiglio, che deve
prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso
della prima riunione successiva alla data di presentazione
deliberandone l'iscrizione del registro degli aderenti
all'organizzazione.
Gli aderenti cessano di appartenere al
Circolo per: dimissioni volontarie; per sopraggiunta
impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
per mancato versamento della quota associativa per l'esercizio
sociale in corso; per decesso; per comportamento contrastante
con gli scopi statutari; per persistente violazione
degli obblighi statutari.
L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate
dal Consiglio. E' ammesso ricorso all'Assemblea dei
soci e socie, che devono decidere sull'argomento nella
prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.
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Art. 6 Doveri e diritti degli
aderenti
Gli aderenti hanno il dovere: di osservare le norme del
presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi
sociali; di versare il contributo associativo stabilito
dall'Assemblea; di svolgere le attività preventivamente
concordate; di mantenere un comportamento conforme alle
finalità del Circolo.
Gli aderenti hanno il diritto: di partecipare alle Assemblee
(se in regola con il pagamento del contributo) e di votare
direttamente; di conoscere i programmi con i quali il
Circolo intende attuare gli scopi sociali; di partecipare
alle attività promosse dall'organizzazione; di
usufruire di tutti i servizi del Circolo; di dare le dimissioni
in qualsiasi momento.
Gli aderenti possono essere chiamati
a contribuire alle spese annuali dell'organizzazione.
Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere
patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata
per l'approvazione del preventivo. E' annuale, non è
trasferibile, non è restituibile in caso di recesso,
di decesso o di perdita della qualità di aderente,
deve essere versato entro 30 giorni prima dell'assemblea
convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo
dell'esercizio di riferimento.
Le prestazioni fornite dagli aderenti
sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite
neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere
rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute
secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti
preventivamente stabiliti dal Consiglio e approvati
dall'Assemblea.
Le attività degli aderenti sono incompatibili
con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo
e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale
con l'organizzazione.
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Art. 7 Organi sociali dell'Organizzazione
Organi dell'Organizzazione sono:
Assemblea dei socie e delle socie;
il Consiglio;
il Presidente;
Gli organi sociali hanno la durata di due anni e possono
essere riconfermati. |
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Art. 8 Assemblea degli aderenti
L'Assemblea è costituita da tutti i soci e le socie
del Circolo. L'Assemblea è convocata dal Consiglio.
La convocazione è fatta in via ordinaria almeno
una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda
necessaria per le esigenze del Circolo.
La convocazione può avvenire anche per richiesta
di almeno due componenti del Consiglio o di un decimo
degli aderenti: in tal caso l'avviso di convocazione deve
essere reso noto, entro quindici giorni dal ricevimento
della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro
30 giorni dalla convocazione. |
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Art. 9 Compiti dell'Assemblea degli
aderenti
L'Assemblea ordinaria viene convocata per:
* discutere, definire ed approvare gli indirizzi generali
delle attività del Circolo e del preventivo economico
per l'anno successivo;
* l'approvazione della relazione di attività e
del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno
precedente;
* l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o
proposte dal Consiglio Direttivo.
Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:
* eleggere i componenti del Consiglio;
* eleggere il Presidente
* eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei
Conti;
* approvare gli indirizzi e il programma delle attività
proposte dal Consiglio;
* ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea
adottati dal Consiglio per motivi di urgenza;
* fissare l'ammontare del contributo a carico degli aderenti
per le spese relative alla realizzazione delle finalità
istituzionali dell'organizzazione senza per questo instaurare
un rapporto di partecipazione patrimoniale.
Per ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da
scrivere nel registro delle Assemblee degli aderenti.
Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti
gli aderenti.
L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione
delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento
e liquidazione dell'organizzazione.
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Art. 10 Convocazione dell'Assemblea
degli aderenti
L'avviso di convocazione è reso pubblico nella
sede sociale e nelle eventuali sede operative, almeno
quindici giorni prima della data stabilita e deve contenere
l'ordine del giorno.
In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente
costituita con la presenza della metà più
uno degli aderenti. In seconda convocazione è regolarmente
costituita qualunque sia il numero degli aderenti. La
seconda convocazione può aver luogo nello stesso
giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria
sono adottate con il voto favorevole della metà
più uno degli presenti.
Le assemblee straordinarie sono valide in prima convocazione
con la presenza di ¾ degli associati e in seconda
convocazione con la metà più uno degli
associati e deliberano con il voto favorevole della
metà più uno dei presenti. Per le deliberazioni
riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento
e la liquidazione dell'organizzazione sono richiesti
le maggioranze indicate nell'art. 20.
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Art. 11 Il Consiglio
Il Consiglio è eletto dall'Assemblea degli aderenti
ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo
di undici componenti. Il Presidente è componente
di fatto del Consiglio. Resta in carica due anni e i suoi
componenti possono essere rieletti.
Il Consiglio si riunisce, su convocazione del Presidente,
almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta
almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi
la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento
della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati
a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali
sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni
del Consiglio sono valide quando è presente la
maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione
deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni
del Consiglio. |
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Art. 12 Compiti del Consiglio:
Compete al Consiglio:
* nominare un amministratore scelto fra i suoi membri;
* compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria
amministrazione;
* fissare le norme per il funzionamento del Circolo;
* sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo
possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque
con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile
successivo dell'anno interessato;
* determinare il programma di lavoro in base alle linee
di indirizzo contenute nel programma generale approvato
dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività
e autorizzando la spesa;
* eleggere il Presidente;
* nominare L'Amministratore che può essere scelto
anche tra le persone non componenti il Consiglio oppure
anche tra i non aderenti;
* accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
* deliberare in merito all esclusione di aderenti;
* ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti
di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per
motivi di necessità e di urgenza;
* assumere il personale strettamente necessario per la
continuità della gestione non assicurata dagli
aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità
previste dal bilancio.
* istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori,
se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono
essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio
e alle Assemblee con voto consultivo;
* nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte
dall'organizzazione, il Direttore deliberando i relativi
poteri.
Il Consiglio può delegare al Presidente l'ordinaria
amministrazione.
Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio,
a seguito di dimissioni, effettuate nel corso del biennio
devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata
successivamente alla nomina. I componenti così
nominati scadono con gli altri componenti.
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Art. 13 Presidente
Il Presidente è eletto dal Consiglio tra i componenti
a maggioranze dei voti.
Il Presidente:
* ha la firma e la rappresentanza sociale e legale del
Circolo nei confronti di terzi e in giudizio;
* è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione
di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche
Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie
quietanze;
* ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori
nelle liti attive e passive riguardanti il Circolo davanti
a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
* convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del
Consiglio;
* in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti
di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica
nella prima riunione successiva.
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione
le relative funzioni sono svolte dal membro più
anziano del Consiglio, che convoca il Consiglio per
l'approvazione della relativa delibera.
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Art. 14 Compiti dell'Amministratore
L'Amministratore amministra l'associazione in concerto
con il Presidente, mantiene le scritture contabili e predispone
i bilanci preventivi e consuntivi del Circolo ed è
dispensato dal prestare cauzione. |
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Art. 15 Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea
ordinaria ed è costituito da tre componenti scelti
anche tra i non aderenti al Circolo. Le eventuali sostituzioni
di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio
devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata
successivamente alla nomina. I componenti così
nominati scadono con gli altri componenti.
Il Collegio:
* elegge tra i suoi componenti il Presidente;
* esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi
vigenti per i revisori dei conti;
* agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno
degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
* può partecipare alle riunioni del Consiglio;
* riferisce annualmente all'Assemblea con relazione
scritta e trascritta nell'apposito registro del Revisori
dei Conti.
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Art. 16 Gratuità delle cariche
Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto
al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate,
nell'interesse del Circolo. |
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Art. 17 Patrimonio ed Entrate
Il patrimonio del Circolo è costituito: da beni
mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
eventuali fondi di riserva costituiti con gli eventuali
avanzi di esercizio; da eventuali erogazioni, donazioni
e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.
Le entrate dell'organizzazione sono costituite da:
contributi degli aderenti per le spese relative alle
finalità istituzionali del Circolo; contributi
di privati; contributi della Stato, di Enti e di Istituzioni
pubbliche; contributi di organismi internazionali; donazioni
e lasciti del patrimonio; testamentari non vincolati
all'incremento; rimborsi derivanti da convenzioni rendite
dì beni mobili o immobili pervenuti all organizzazione
a qualunque titolo; entrate derivanti da attività
commerciali e produttive marginali; fondi pervenuti
da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche
mediante offerta di beni di modico valore; ogni altro
provente, anche derivante da iniziative benefiche e
sociali, non esplicitamente destinato ad incremento
del patrimonio.
I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito
stabiliti dal Consiglio.
Ogni operazione finanziaria è disposta con firme
congiunte del Presidente e dell'Amministratore.
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Art. 18 Bilancio
Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio
Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre
all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile. I
bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio
dei Revisori almeno 30 giorni prima della presentazione
all'assemblea.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi
e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.
Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.
Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati
per la realizzazione delle attività istituzionali
e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata
la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta
nel rispetto del comma 6 dell'art.10 del D.lgs. 4 dicembre
1997, n. 460, di utili e avanzi di gestione nonché
di fondi, riserve o capitale durante la vita del Circolo,
salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge
a favore di altre organizzazione di volontariato ONLUS
che per legge, statuto o regolamento fanno parte della
medesima e unitaria struttura o rete di solidarietà.
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Art. 19 Modifiche alla Statuto e Scioglimento
dell'organizzazione
Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate
all Assemblea da uno degli organi a da almeno un decimo
degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate
dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli
aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
La scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi
la liquidazione dell'organizzazione può essere
proposta dal Consiglio e approvata, con il voto favorevole
di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea dei
Soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni
che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono
devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico
o analogo settore di volontariato sociale, secondo le
indicazioni dell'assemblea secondo quanto disposto dall'art.
5, comma 4 della legge 266/91, salvo diversa destinazione
imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti
beni, utili e riserve agli aderenti. |
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Art. 20 Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento
alle vigenti disposizioni legislative in materia, con
particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge n.
266 dell'11 agosto 1991, alla legislazione regionale sul
volontariato, al D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460 e alle
loro successive modifiche. |
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Art. 21 Norme di Funzionamento
Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal
Consiglio e approvate dall'Assemblea saranno rese note
per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella
sede sociale. Gli aderenti possono richiederne copia personale.
La pubblicità degli atti e dei registri è
garantita dalla richiesta formale di ogni singolo socio. |
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